PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un fondo speciale per l'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici).

      1. A decorrere dai rinnovi contrattuali dei settori pubblico e privato successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati, fino a un massimo di 700 euro, a favore dei soggetti già lavoratori dipendenti del medesimo settore.

Art. 2.
(Proventi derivanti dalla vendita all'asta dei beni di provenienza illecita).

      1. Al fondo speciale di cui all'articolo 1 è altresì assegnata una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
      2. Qualora il pubblico incanto attuato ai sensi del comma 1 vada deserto, lo Stato acquisisce i relativi beni al 50 per cento del prezzo inizialmente fissato e provvede a versare gli importi al fondo speciale di cui all'articolo 1 nelle forme ivi indicate.

Art. 3.
(Modalità di attuazione).

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce, ogni tre anni e in

 

Pag. 3

relazione ai singoli contratti dei settori pubblico e privato, l'aumento del trattamento minimo pensionistico di riferimento.
      2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, determina l'incremento dei trattamenti minimi pensionistici sulla base delle disponibilità accumulate dal fondo speciale di cui all'articolo 1 al 31 dicembre dell'anno precedente.